Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1242 del 1° marzo 2013, ha confermato la necessità del superamento di due verifiche di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio da parte dello straniero iscritto all’Università.
Come previsto dall’art. 46 D.P.R. 394/99, infatti, il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi al primo almeno due verifiche di profitto.
Nel caso lo studente sia in grado di documentare gravi problemi di salute o altra causa di forza maggiore, è possibile ottenere il rinnovo anche con il superamento di una verifica soltanto.
In ogni caso, afferma il Consiglio di Stato, i test di accesso non possono essere ricompresi tra le verifiche di profitto trattandosi di prove intese ad accertare, al momento dell’iscrizione al corso, se lo studente possegga già le conoscenze indispensabili per frequentare utilmente il corso stesso.
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