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mercoledì 18 gennaio 2017
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (01/2017) la GUIDA AdE - FAQ
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mercoledì 20 agosto 2014
giovedì 30 agosto 2012
Il reclamo obbligatorio e le sanzioni tributarie: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. (ADUC)
Con Circolare n. 33 del 3 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ha emesso un ulteriore scritto a chiarimento del nuovo istituto del reclamo obbligatorio nel contenzioso tributario, rispondendo ad alcuni quesiti che la prassi applicativa ha portato alla luce.
Si chiarisce in primo luogo l'ambito di applicazione della norma contenuta all'art. 17-bis del Dlgs 546 del 1992 (articolo col quale si è introdotto il nuovo istituto deflattivo).
La mediazione si applica ai provvedimenti impositivi di sole sanzioni tributarie.
Il reclamo, pertanto, deve esser effettuato anche da coloro che intendono impugnare detti provvedimenti. Se la controversia viene definita in sede di mediazione con l'ufficio finanziario, che può ridurre nei limiti edittali la sanzione, oppure confermarla per intero, la somma viene decurtata del 40 %.
Non opera, invece, l'obbligo di proporre istanza di mediazione preventiva in caso di sanzione per mancata emissione dello scontrino fiscale (di cui all'art. 12 comma 2 D.lgs. 471/1997), in quanto la controversia presenta un valore indeterminabile.
Nei casi in questione, quando l'ufficio rileva un omesso o ritardato pagamento, emette un provvedimento con cui recupera gli importi e applica una sanzione del 30%. Se entro 30 giorni il contribuente provvede al pagamento l'ufficio procederà ad un ulteriore abbattimento della sanzione del 10%.
Se invece il contribuente non dovesse pagare e intende ricorrere, e gli importi sono contenuti nel limite di 20.000 euro, dovrà preliminarmente procedere con l'istanza di mediazione, che se si conclude con un accordo, comporterà l'abbattimento del 40% della somma richiesta.
I rapporti fra la mediazione e la definizione agevolata delle sanzioni (di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs 472/1997).
Le agevolazioni che conseguono alla definizione di un accordo a seguito del procedimento di mediazione, si aggiungono ad altre già previste dall'ordinamento, ed in particolare quelle che prevedono la decurtazione di un terzo della sanzione irrogata laddove il contribuente paghi nei termini per il ricorso. Tale possibilità, prevista agli articoli 16 e 17 del D.lgs 472/1997, non si applica ai casi di omesso o ritardato versamento del tributo.
Come si conciliano i due istituti?
La circolare chiarisce i passaggi:
- al contribuente arriva un atto di contestazione della sanzione, che può definire in modo agevolato, pagandone un terzo.
- può presentare memorie difensive ed in tal caso la sanzione viene nel caso irrogata con atto motivato entro l'anno successivo;
- può impugnare immediatamente l'atto alla Commissione Provinciale Tributaria, ed in tal caso, laddove si tratti di controversia inferiore ai 20.000 euro, il contribuente dovrà previamente esperire la mediazione obbligatoria.
La decurtazione del 40% è tassativa e si applica all'esito dell'eventuale rideterminazione della sanzione e degli importi dovuti, nonché del cumulo giuridico.
La sanzione può esser contestata nella misura dei minimi edittali oppure in un importo superiore, di tal ché l'ufficio che riceve l'istanza di mediazione potrebbe valutare di rideterminare l'importo della sanzione da irrogare, riducendola fino all'importo minimo previsto per legge. Ebbene, il 40% dello sconto previsto per l'intervenuto accordo, si dovrà applicare sulla somma rideterminata da ultimo dall'amministrazione. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la contestazione di sanzione che rappresenti il cumulo giuridico per più violazioni.
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mercoledì 15 agosto 2012
I controlli fiscali (ADUC)
L’attività di controllo degli uffici finanziari (ACCERTAMENTO) ha per oggetto l’insieme complessivo delle imposte previste dal nostro sistema, ossia quelle dirette (Irpef, Ires ed Irap), quelle indirette (Iva, registro, ecc.), nonché le imposte erariali e locali (Imu). Essa si basa principalmente sulla verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle denunce presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, svolta attraverso una serie di accertamenti più o meno mirati.
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
- le dichiarazioni presentate annualmente;
- gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
- le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
- le attività bancarie eventualmente registrate.
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dal gennaio 2012 i controlli sono esecutivi (01) per gli atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso . I controlli sono :
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973) (01)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in unaverifica informatizzata dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
- evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%);
- evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973) (01)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni può essere rateizzato (articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997).
LA RATEIZZAZIONE - IL SERVIZIO
COME E QUANDO
LA DECADENZA DEL BENEFICIO
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (art. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza,che opera anche in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
- presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
- presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività commerciale o professionale;
- mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito a tal riguardo il segreto bancario);
- attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con unavviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
- le dichiarazioni presentate annualmente;
- gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
- le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
- le attività bancarie eventualmente registrate.
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dal gennaio 2012 i controlli sono esecutivi (01) per gli atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso . I controlli sono :
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973) (01)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in unaverifica informatizzata dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
- evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%);
- evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973) (01)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni può essere rateizzato (articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997).
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COME E QUANDO
LA DECADENZA DEL BENEFICIO
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (art. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza,che opera anche in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
- presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
- presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività commerciale o professionale;
- mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito a tal riguardo il segreto bancario);
- attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con unavviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.
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martedì 3 gennaio 2012
Rateizzazione sanzioni 36-bis e 36-ter
Con la Risoluzione 132/E del 29 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per “ravvedersi”, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Questa la novità introdotta dal decreto “salva Italia” (Dl 201/2011), nella parte in cui le norme che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità” sono state rese meno stringenti. Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo.
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lunedì 12 dicembre 2011
Controlli delle dichiarazioni e codici per il versamento 36 bis del Dpr 600/73
dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/73.
Comunicazione di irregolarità - L’articolo 36 bis del Dpr 600/73 ha previsto,
infatti, il controllo automatizzato sulle dichiarazioni dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se da questi controlli, emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione,
le Entrate inviano al contribuente la cosiddetta comunicazione di irregolarità.
Versamento spontaneo - Il contribuente
giovedì 3 novembre 2011
rateizzazioni sanzioni per irregolarità da parte dell'Agenzia delle entrate
Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni.
Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
L’Agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, mette a disposizione un’apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 (l’applicazione può essere utilizzata soltanto per le rate di pari importo).
La rateizzazione può avvenire con
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