martedì 3 gennaio 2012

Rateizzazione sanzioni 36-bis e 36-ter

Con la Risoluzione 132/E del 29 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per “ravvedersi”, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Questa la novità introdotta dal decreto “salva Italia” (Dl 201/2011), nella parte in cui le norme che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità” sono state rese meno stringenti. Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo.
La vecchia regola prevedeva la decadenza dal beneficio della rateazione (con iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni e interessi) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Il Dl 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che, al posto del mancato pagamento anche di una sola rata, la possibilità di rateizzare il dovuto si perde – oltre che nel caso in cui la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità – quando una rata (successiva alla prima) non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente. In più, nel caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (pari al 30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso; versando, cioè, entro la scadenza della successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione (calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento), la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento. Questi i codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.
fonte CAFITALIA

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