La vecchia regola prevedeva la decadenza dal beneficio della rateazione (con iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni e interessi) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Il Dl 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che, al posto del mancato pagamento anche di una sola rata, la possibilità di rateizzare il dovuto si perde – oltre che nel caso in cui la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità – quando una rata (successiva alla prima) non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente. In più, nel caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (pari al 30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso; versando, cioè, entro la scadenza della successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione (calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento), la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento. Questi i codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.
fonte CAFITALIA
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