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venerdì 16 maggio 2014

COLF OBBLIGATA A DICHIARARE IL TFR , SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE

OLTRE ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE FISCALE PER LA COLF CHE SUPERA NELL'ANNO IL REDDITO DI 8000€ LEGGI : (01-qui) - (02-qui)


Ricordando che se non lo fanno, incorrono in un illecito amministrazione, sanzionato come segue (art. 1 comma 1 dlgs 471/1997):

  • omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovute imposte: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 258,00;
  • omessa presentazione della dichiarazione qualora non siano dovute imposte: 258,00 minimo - 1032,00 massimo;
  • presentazione dichiarazione con ritardo superiore a 90 gorni: le stesse sanzioni previste per l'omessa dichiarazione;
  • presentazione dichiarazione con ritardo non superiore a 90 gorni: 1/10 del minimo (1/10 di euro 258,00)
PER LA COLF/BADANTE SUSSISTE ANCHE L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEL CASO PERCEPISCA IL T.F.R.

articolo originale


















martedì 27 novembre 2012

Il rimborso della tassazione dei capitali da pensione complementare maturati fino a tutto il 2000 (ateneoweb)

Con la risoluzione n. 102/E, del 26 novembre 2012, l'Agenzia delle entrate chiarisce che – a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 13642 del 22 giugno 2011le prestazioni erogate sotto forma di capitale ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari al 28 aprile 1993 dovranno essere assoggettate alla ritenuta del 12,50%, a titolo di imposta per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

Precedentemente, secondo le disposizioni dell'amministrazione finanziaria, il montante accumulato dai vecchi iscritti era tassato integralmente con l'aliquota prevista per il Tfr.

I vecchi iscritti potranno presentare istanza di rimborso o, per le prestazioni erogate nel 2011, i Fondi potranno provvedere al recupero della maggiore imposta versata tramite il modello 770 integrativo.

giovedì 23 agosto 2012

TFR garantito dall’INPS se l’azienda è insolvente, anche senza fallimento

Il TFR viene garantito dal Fondo di garanzia INPS ai lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia il fallimento del datore.

TFR garantito dall’INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro: 
il pagamento del TFR maturato dal dipendente è a carico del Fondo di garanzia anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente. 

altra fonte: (02)  il (testo)
La Suprema corte ha chiarito che il Fondo di garanzia INPS deve «sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto».

E questo vale anche nel caso in cui non sia possibile pronunciare concretamente il fallimento del datore, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 297/82: «qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del Rd 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».

Il caso ha visto coinvolta una lavoratrice cui non era stato riconosciuto il pagamento del TFR maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Inizialmente il ricorso era stato rigettato per l’assenza di dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro, ma in appello la sentenza è stata ribaltata.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione vuole tutelare i lavoratori «anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali».

Nel caso in cui il lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non abbia ricevuto il TFR a lui spettate a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, può chiedere che la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto gli venga elargita dal Fondo di Garanzia, appositamente istituito per garantire che il lavoratore riceva il TFR maturato anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia nelle condizioni di corrispondere il pagamento della somma dovuta.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’intervento del Fondo di garanzia bisogna distinguere due diverse ipotesi, 
quella in cui il datore di lavoro è soggetto a procedure concorsuali 
e quella in cui, invece, non è soggetto alle procedure concorsuali. 
Nel primo caso i requisiti sono sostanzialmente tre: 
la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere da quale sia stata la causa;
l’apertura di una procedura concorsuale da parte dell’azienda 
(fallimento,concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa); l’accertamento del credito. 
Nel secondo caso, invece, i requisiti sono: 
cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere delle cause; 
l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi; 
l’insolvenza del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata; l’esistenza del credito.
La domanda di intervento del Fondo di Garanzia deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia prestata dal Fondo non può in nessun caso superare una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.

Per poter chiedere l’intervento del Fondo è necessario che l’azienda abbia avviato una procedura concorsuale, che il rapporto di lavoro sia cessato, ossia che il lavoratore abbia ricevuto apposita lettera di licenziamento oppure abbia inviato al datore di lavoro una lettera di dimissioni, e che il lavoratore vanti un credito nei confronti dell’azienda a fronte del  mancato pagamento del TFR.
Il Fondo di Garanzia interviene anche per altri tipi di credito diversi dal TFR vantanti dal lavoratore nei confronti dell’azienda e inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Possono chiedere l’intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Inps del contributo che alimenta la Gestione, gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e i soci delle cooperative di lavoro.
Per poter chiedere l’intervento è necessario compilare apposito modulo di domanda e consegnarlo alla sede Inps territorialmente competente.
Inizialmente la modulistica era (01) direttamente dal sito INPS (01

il modulo di richiesta intervento del fondo (01) - Sito COVIP - Modulistica INPS

Alla suddetta modulistica vanno allegati:

  • copia di un documento di identità personale;
  • copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
  • attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
  • copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi

Con la Circolare 046 del 27-03-2012 l'INPS definisce le nuove modalità operative.

mercoledì 11 luglio 2012

LA RILIQUIDAZIONE DEL TFR , LE SANZIONI DELL'AG.EN. (sole24+varie+rif.)

 Negli ultimi mesi dell'anno "piovono" dall'agenzia delle Entrate avvisi di riliquidazione del l'imposta sui Tfr e sulle altre indennità corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. 
Ma qualora le somme oggetto di riliquidazione siano state concordate tra datore di lavoro e dipendente come importi netti, su chi ricade il maggior onere fiscale?
Si tratta di una questione divenuta molto comune nelle aziende, soprattutto in conseguenza della prassi diffusa di riconoscere al momento della risoluzione del rapporto specifiche somme erogate a titoli diversi (incentivo all'esodo, ...). Poiché durante la trattativa i dipendenti, o i sindacati (in occasione di procedure collettive) richiedono somme nette, le aziende, negli accordi, sono obbligate a definire come netti gli importi concordati, da considerare cioè al netto delle imposte e dei contributi (eventuali) dovuti. 
In quel momento nessuna delle parti ricorda che la tassazione effettuata dall'azienda – in qualità di sostituto – è di tipo provvisorio

 (articolo 23, comma 2, lettera d, Dpr 600/1973  leggi anche qui). 

Quella definitiva, cioè la riliquidazione dell'imposta, sarà infatti effettuata dal l'amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui il Tfr è stato percepito (articolo 19 del Tuir e del Dlgs 47/2000). 
In occasione della ricezione dell'avviso di riliquidazione da parte dell'agenzia delle Entrate, l'espressione "importo netto" utilizzata nell'accordo diventa oggetto di diversa interpretazione: 

  • per il datore di lavoro il suo obbligo contrattuale si è esaurito quando ha erogato il netto risultante dalla busta paga (in cui tali (in cui tali somme sono esposte), 
  • per l'ex dipendente invece la garanzia si estende anche alle maggiori imposte richieste al momento della riliquidazione. 
Questa diversa interpretazione della clausola contrattuale, dopo anni dalla risoluzione del rapporto bonariamente definita con apposito accordo, comporta il rischio di un nuovo contenzioso. .......CONTINUA (sole24)....


ALTRI RIFERIMENTI (01) - (A.d.E. circ.1e del 09/01/2008) - (02)

lunedì 5 marzo 2012

Lavoratori Domestici: DIMISSIONI, LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


Dimissioni/Licenziamento 


Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte. 
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

  • 15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
  • 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
  • 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Comunicazioni obbligatorie

A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’Inps entro cinque giorni dall'evento. Da aprile 2011 tali comunicazioni

mercoledì 21 dicembre 2011

Richiedere i crediti di lavoro all’Inps QUANDO IL DATORE NON PUO' PIU' PAGARE ?

Richiedere i crediti di lavoro all’Inps: ecco come:

Se il datore di lavoro dovesse non essere più in grado di pagare le mensilità ai suoi dipendenti, oppure il TFR, si può inoltrare una richiesta all’Inps, affinché provveda in luogo del datore di lavoro.

Per rendere questo possibile occorrono però determinati requisiti e seguire un iter specifico.

L’Inps provvederà quindi a pagare sia gli ultimi tre stipendi non corrisposti dal datore di lavoro a dipendenti dimessi o licenziati a seguito del fallimento della società presso la quale lavoravano.

Provvederà anche a saldare il TFR, in modo che i diritti dei lavoratori vengano rispettati. Requisito fondamentale è però essere insinuati nello stato passivo del fallimento.

Le mensilità arretrate devono rientrare nei 12 mesi precedenti il fallimento, poi bisogna recarsi all’Inps e compilare un apposito modulo, il DL-80 nel caso di retribuzioni arretrate, mentre per il TFR basta una domanda in carta semplice.

A questa domanda devono essere allegati i documenti che provano il fallimento e i crediti che il dipendente vanta nei confronti della ditta fallita.