TFR garantito dall’INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro:
il pagamento del TFR maturato dal dipendente è a carico del Fondo di garanzia anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente.
Alla suddetta modulistica vanno allegati:
La Suprema corte ha chiarito che il Fondo di garanzia INPS deve «sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto».
E questo vale anche nel caso in cui non sia possibile pronunciare concretamente il fallimento del datore, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 297/82: «qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del Rd 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
Il caso ha visto coinvolta una lavoratrice cui non era stato riconosciuto il pagamento del TFR maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Inizialmente il ricorso era stato rigettato per l’assenza di dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro, ma in appello la sentenza è stata ribaltata.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione vuole tutelare i lavoratori «anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali».
E questo vale anche nel caso in cui non sia possibile pronunciare concretamente il fallimento del datore, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 297/82: «qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del Rd 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
Il caso ha visto coinvolta una lavoratrice cui non era stato riconosciuto il pagamento del TFR maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Inizialmente il ricorso era stato rigettato per l’assenza di dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro, ma in appello la sentenza è stata ribaltata.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione vuole tutelare i lavoratori «anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali».
Nel caso in cui il lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non abbia ricevuto il TFR a lui spettate a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, può chiedere che la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto gli venga elargita dal Fondo di Garanzia, appositamente istituito per garantire che il lavoratore riceva il TFR maturato anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia nelle condizioni di corrispondere il pagamento della somma dovuta.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’intervento del Fondo di garanzia bisogna distinguere due diverse ipotesi,
quella in cui il datore di lavoro è soggetto a procedure concorsuali
e quella in cui, invece, non è soggetto alle procedure concorsuali.
Nel primo caso i requisiti sono sostanzialmente tre:
la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere da quale sia stata la causa;
l’apertura di una procedura concorsuale da parte dell’azienda
(fallimento,concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa); l’accertamento del credito.
Nel secondo caso, invece, i requisiti sono:
cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere delle cause;
l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi;
l’insolvenza del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata; l’esistenza del credito.
La domanda di intervento del Fondo di Garanzia deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia prestata dal Fondo non può in nessun caso superare una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.
Per poter chiedere l’intervento del Fondo è necessario che l’azienda abbia avviato una procedura concorsuale, che il rapporto di lavoro sia cessato, ossia che il lavoratore abbia ricevuto apposita lettera di licenziamento oppure abbia inviato al datore di lavoro una lettera di dimissioni, e che il lavoratore vanti un credito nei confronti dell’azienda a fronte del mancato pagamento del TFR.
Il Fondo di Garanzia interviene anche per altri tipi di credito diversi dal TFR vantanti dal lavoratore nei confronti dell’azienda e inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Possono chiedere l’intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Inps del contributo che alimenta la Gestione, gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e i soci delle cooperative di lavoro.
Per poter chiedere l’intervento è necessario compilare apposito modulo di domanda e consegnarlo alla sede Inps territorialmente competente.
il modulo di richiesta intervento del fondo (01) - Sito COVIP - Modulistica INPS
Alla suddetta modulistica vanno allegati:
- copia di un documento di identità personale;
- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
- copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi
Con la Circolare 046 del 27-03-2012 l'INPS definisce le nuove modalità operative.
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