(aggiornamento del 23 maggio 2012)
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mercoledì 20 giugno 2012
sabato 26 maggio 2012
IMU ANCORA CAOS FRA CODICI ED F24 (dal 01/06 F24 semplificato)
Ieri l'agenzia delle Entrate ha varato il nuovo modello F24 «semplificato», che dal 1° giugno sostituirà il vecchio modello «predeterminato» e che servirà ad «agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l'Imu». Il problema si nasconde nell'ultima riga delle istruzioni, dove si spiega che lo spazio relativo alla rateazione andrà compilato «solo se l'Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni». Chi è appassionato del serial, che riguarda tutti i contribuenti attesi entro il 18 giugno al pagamento dell'acconto sull'abitazione principale, ricorderà l'allarme lanciato giovedì dai CAF - Il Sole 24 Ore -
venerdì 25 maggio 2012
IMU: F24 valido anche se non sono indicate le rate
Nel modello F24 va riportato il numero delle rate IMU per la prima casa, l'indicazione è obbligatoria, ma non per quest'anno: i chiarimenti dell'Agenzia.
IMU, il modello F24 è accettabile anche senza l'indicazione del numero delle rate
Il modello F24 deve essere accettato anche se non contiene l’indicazione del numero delle rate che il contribuente ha scelto per il pagamento IMU sulla prima casa.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, dopo che al caos sul calcolo IMU si è aggiunta una nuova complicazione relativo alla compilazione dell‘F24 per l’IMU e all’indicazione dell’opzione sulle rate.
0101 per indicare la scelta di pagare l’acconto in un’unica rata a giugno
0102 per indicare la scelta di pagare
IMU, il modello F24 è accettabile anche senza l'indicazione del numero delle rate
Il modello F24 deve essere accettato anche se non contiene l’indicazione del numero delle rate che il contribuente ha scelto per il pagamento IMU sulla prima casa.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, dopo che al caos sul calcolo IMU si è aggiunta una nuova complicazione relativo alla compilazione dell‘F24 per l’IMU e all’indicazione dell’opzione sulle rate.
Indicazione delle rate in F24
Molti i contribuenti che stanno provvedendo al nuovo adempimento fiscale.
Molti i contribuenti che stanno provvedendo al nuovo adempimento fiscale.
In migliaia però al momento di pagare l’acconto IMU (che va versato entro il 18 giugno) si sono visti rifiutare dagli sportelli di banche e poste i modelli presentati, perché compilati senza indicare il tipo di rateazione per la prima casa, ovvero se due o tre rate.
Immediato l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate: è vero, bisogna indicare il numero delle rate, ma gli sportelli devono comunque accettare anche i modelli che sono stati compilati senza questa indicazione.
Il numero delle rate va segnalato in F24 in corrispondenza del codice tributo
Immediato l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate: è vero, bisogna indicare il numero delle rate, ma gli sportelli devono comunque accettare anche i modelli che sono stati compilati senza questa indicazione.
Il numero delle rate va segnalato in F24 in corrispondenza del codice tributo
3912 (che riguarda appunto l’abitazione principale), nella colonna “rateazione“.
Bisogna scrivere:
0101 per indicare la scelta di pagare l’acconto in un’unica rata a giugno
(il 50% della tassa complessiva)
e poi il saldo a dicembre (scadenze il 18 giugno e il 17 dicembre).
0102 per indicare la scelta di pagare
un terzo a giugno,
un terzo a settembre
e il saldo a dicembre (scadenze 18 giugno, 17 settembre e 17 dicemebre).
La possibilità di pagare l’IMU sulla prima casa in tre rate è prevista dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, articolo 4, comma 5 lettera i).
F24 corretto anche senza le rate
La possibilità di pagare l’IMU sulla prima casa in tre rate è prevista dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, articolo 4, comma 5 lettera i).
F24 corretto anche senza le rate
Il problema è che le istruzioni operative diramate per la compilazione dell’F24 (n.35/E) sono del 12 aprile 2012, e non prevedono nulla in merito all’obbligo di indicare il numero delle rate a indicare questa necessità sembra sia stata, il 23 maggio, la stessa Agenzia delle Entrate.
Risultato: banche e poste hanno rimandato indietro i contribuenti che non avevo compilato correttamente il modello.
Poi il 24 maggio l’Agenzia delle Entrate è corsa ai ripari spiegando che in effetti
Poi il 24 maggio l’Agenzia delle Entrate è corsa ai ripari spiegando che in effetti
«ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU» si precisa che
«è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno».
Ma «le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione», quindi da banche, uffici postali e agenti della riscossione.
Ma «le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione», quindi da banche, uffici postali e agenti della riscossione.
mercoledì 2 maggio 2012
IMU ( regole e norme ) recepita legge 44/2012 Dl 16/2012
IL DOCUMENTO ( IMU ACCONTI ) INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI APPORTATE
"semplificazioni
tributarie", pubblicata sulla G.U. di sabato 28 aprile
SONO STATI DEFINITI DALLA RIS.35/E DEL 12/04/2012
IN QUANTO PARTE DEL TRIBUTO SARA' DI PERTINENZA DEL COMUNE :
- Codice 3912 Prima Casa (Comune): per abitazione principale e pertinenze
- Codice 3913 Rurali (Comune): per fabbricati rurali a uso strumentale
- Codice 3914 Terreni (Comune): per i terreni
- Codice 3916 Aree (Comune): per le aree fabbricabili
- Codice 3918 Altri (Comune): per gli altri fabbricati
- Codice 3923 Interessi (Comune): per gli interessi da accertamento
- Codice 3924 Sanzioni (Comune): per le sanzioni da accertamento
E PARTE DELLO STATO :
- Codice 3915 Terreni (Stato): per i terreni
- Codice 3917 Aree (Stato): per le aree fabbricabili
- Codice 3919 Altri (Stato): per gli altri fabbricati
IL VECCHIO F24 POTRA' ESSERE UTILIZZATO FINO AL 31/05/2013
IN QUESTO IL PAGAMENTO E' DA INDICARE NELLA SEZIONE
"Ici e altri tributi locali".
giovedì 12 aprile 2012
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