- in genere la reperibilità per il settore privato vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00
i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di
lavoro privati, per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilita', l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
- A) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- B) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilita', l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.

L’insorgenza di patologia tumorale, nel caso specifico neurinoma del Ganglio di Gasser, nel lavoratore, a causa dell’utilizzo protratto per diversi anni e molte ore al giorno, del telefono cellulare e del cordless, costituisce malattia professionale, con diritto del lavoratore a percepire la relativa rendita. E' quanto ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione, con la :
Il caso di specie vedeva un manager agire in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro, aveva contratto una grave patologia tumorale (il neurinoma del Ganglio di Gasser”, appunto, tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico).
A parere della ricorrente, secondo i principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la corretta applicazione dell'art. 3, D.P.R. n. 1124/65 richiede, in particolare, sulla base di dati epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità scientifica, che l'agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza patogenetica, quanto meno probabile, per la specifica malattia allegata e diagnosticata; la suddetta relazione deve essere supportata da un giudizio di affidabilità dei dati stessi espresso dalla comunità scientifica.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che "la natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia".Di conseguenza, al fine di escludere il risarcimento del danno, non è sufficiente che una determinata malattia non sia tabellata o non già riconosciuta dall’Inail: se la patologia viene provata per causa di lavoro, la stessa è tenuta al risarcimento.