venerdì 15 luglio 2016

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato

Con la cir.95 del 07/06/2016 INPS , in linea con il Dec. Min. Lav del 11/01/2016  (qui) , chiarisce che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' , ma non sono esclusi dai controlli INPS:

  • in genere la reperibilità per il settore privato vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00

i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 

  • A) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
  • B) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta. 

2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. 
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilita', l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento. 

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