- in genere la reperibilità per il settore privato vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00
i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di
lavoro privati, per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilita', l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
- A) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- B) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilita', l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
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