Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito.
Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente.(cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).
Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.
All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.
fonte INPS mess.2756/2021(QUI)










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