mercoledì 11 luglio 2012

LA RILIQUIDAZIONE DEL TFR , LE SANZIONI DELL'AG.EN. (sole24+varie+rif.)

 Negli ultimi mesi dell'anno "piovono" dall'agenzia delle Entrate avvisi di riliquidazione del l'imposta sui Tfr e sulle altre indennità corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. 
Ma qualora le somme oggetto di riliquidazione siano state concordate tra datore di lavoro e dipendente come importi netti, su chi ricade il maggior onere fiscale?
Si tratta di una questione divenuta molto comune nelle aziende, soprattutto in conseguenza della prassi diffusa di riconoscere al momento della risoluzione del rapporto specifiche somme erogate a titoli diversi (incentivo all'esodo, ...). Poiché durante la trattativa i dipendenti, o i sindacati (in occasione di procedure collettive) richiedono somme nette, le aziende, negli accordi, sono obbligate a definire come netti gli importi concordati, da considerare cioè al netto delle imposte e dei contributi (eventuali) dovuti. 
In quel momento nessuna delle parti ricorda che la tassazione effettuata dall'azienda – in qualità di sostituto – è di tipo provvisorio

 (articolo 23, comma 2, lettera d, Dpr 600/1973  leggi anche qui). 

Quella definitiva, cioè la riliquidazione dell'imposta, sarà infatti effettuata dal l'amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui il Tfr è stato percepito (articolo 19 del Tuir e del Dlgs 47/2000). 
In occasione della ricezione dell'avviso di riliquidazione da parte dell'agenzia delle Entrate, l'espressione "importo netto" utilizzata nell'accordo diventa oggetto di diversa interpretazione: 

  • per il datore di lavoro il suo obbligo contrattuale si è esaurito quando ha erogato il netto risultante dalla busta paga (in cui tali (in cui tali somme sono esposte), 
  • per l'ex dipendente invece la garanzia si estende anche alle maggiori imposte richieste al momento della riliquidazione. 
Questa diversa interpretazione della clausola contrattuale, dopo anni dalla risoluzione del rapporto bonariamente definita con apposito accordo, comporta il rischio di un nuovo contenzioso. .......CONTINUA (sole24)....


ALTRI RIFERIMENTI (01) - (A.d.E. circ.1e del 09/01/2008) - (02)

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