lunedì 5 marzo 2012

Lavoratori Domestici: DIMISSIONI, LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


Dimissioni/Licenziamento 


Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte. 
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

  • 15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
  • 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
  • 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Comunicazioni obbligatorie

A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’Inps entro cinque giorni dall'evento. Da aprile 2011 tali comunicazioni
devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il nuovo servizio online per la Comunicazione di Variazione e Cessazione, accessibile  - tramite Pin - dal Menu Servizionline/Servizi al cittadino/Lavoratori domestici del portale Inps oppure al Contact Center , numero verde 803164.
La comunicazione di cessazione a causa di decesso del datore di lavoro deve essere effettuata rivolgendosi al Contact Center . Il soggetto comunicante deve disporre del proprio Pin e deve fornire all’operatore il codice fiscale del datore e il codice del rapporto di lavoro.
La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Trattamento di fine rapporto


Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova. 
Per calcolare le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio. 
I calcoli variano a seconda del periodo a cui si riferisce il servizio. Occorre distinguere tre periodi, ai quali corrispondono tre diverse modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR):

  • Il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982;
  • il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989;
  • il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.

La liquidazione frazionata


La legge consente che il TFR sia pagato ogni anno, se richiesto dal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell’altro.
In ogni caso, la legge prevede che dopo otto anni di servizio il lavoratore abbia diritto ad un anticipo pari al 70 % del TFR maturato. 

Esempio di calcolo del TFR aggiornato al 2010

Prendendo in esame un rapporto di lavoro iniziato il 1° gennaio 1997 e cessato il 30 novembre 2007, con una retribuzione complessiva mensile di 800 € (che, al solo scopo di semplificare l’esempio, supponiamo non subisca variazioni negli anni), occorre procedere nel seguente modo:

Calcolo
800 € x 13 mensilità = 10.400 € (retribuzione complessiva annua)
10.400 : 13.5 = 770,37 € (TFR) 

Rivalutazione 
All’importo così ricavato si applica la rivalutazione nel seguente modo (per il 2010, dato che il rapporto è cessato a novembre, si considera nel calcolo soltanto il periodo gennaio-novembre):
L’importo finale di 13.084,88 € così calcolato, rappresenta il TFR totale spettante al lavoratore per il periodo di servizio 01/01/1997-30/11/2010.
 AnnoTFR TFR anno prec. rivalutato Totale Indice di rivalutazione %  Totale x indice di rivalutazione 
1997770,37770,372,643947%790,74
1998770,37790,741.561,112,626761%1.602,12
1999770,371.602,122.372,493,095745%2.445,94
2000770,372.445,943.216,313,538043%3.330,10
2001770,373.330,104.100,473,219577%4.232,49
2002770,374.232,495.002,863,504310%5.178,18
2003770,375.178,185.948,553,200252%6.138,92
2004770,376.138,926.909,292,793103%7.102,27
2005770,377.102,277.872,642,952785%8.105,10
2006770,378.105,108.875,472,747031%9.119,28
2007770,379.119,289.889,653,485981%10.234,40
2008770,3710.234,4011.004,773,036419%11.338,92
2009770,3711.338,9212.109,292,224907%12.378,71
2010706,1712.378,7113.084,88


Nessun commento: