giovedì 3 novembre 2011

rateizzazioni sanzioni per irregolarità da parte dell'Agenzia delle entrate

Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni.

Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
L’Agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, mette a disposizione un’apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 (l’applicazione può essere utilizzata soltanto per le rate di pari importo).
La rateizzazione può avvenire con
le seguenti modalità:
  • le somme fino a 5mila euro possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di uguale importo
  • le somme superiori a 5mila euro possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di uguale importo
  • se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50mila euro per la dilazione è necessario prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute (compresa la sanzione) - dedotto l'importo della prima rata - per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno. La garanzia può consistere in una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritto negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In alternativa a queste garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa, dal contribuente o da un terzo, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute (comprese quelle per la sanzione piena, dedotto l’importo della prima rata). Le garanzie devono essere presentate all’ufficio entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
Le rate previste possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (il dato è riportato sulla comunicazione stessa). Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata fa perdere il beneficio della rateazione e l’importo dovuto, per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, meno quanto già versato, viene iscritto a ruolo.
La notifica della cartella di pagamento avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
In presenza di una garanzia (per debiti superiori a 50mila euro), l’ufficio iscrive a ruolo gli importi a carico del contribuente e del garante o del terzo datore d’ipoteca, se questi ultimi non versano quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica dell’invito che contiene l’indicazione delle somme da pagare e delle motivazioni della richiesta.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 36-bis Dpr 600/73.
Se si decade dal beneficio della rateizzazione, non si può fruire della dilazione per le somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.


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