Viene pertanto definito :
1) Nuovo quadro normativo;
2) Tipologie di prestatori e attività;
2.1 Studenti, pensionati, disoccupati;
2.2 Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;
2.3 Lavoratori stranieri;
3) Imprenditori commerciali e professionisti;
3.1 Settore agricolo;
3.2 Committenti pubblici;
3.3 Impresa familiare;
4) Limite economico
5) I nuovi buoni lavoro;
6) Fase transitoria: art. 1, comma 33;
7) Precisazioni e ulteriori chiarimenti.
I compensi saranno rivalutati annualmente sulla base dell’indice Istat e verranno computati ai fini della determinazione del reddito necessario al lavoratore extracomunitario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno , ma in quanto occasionale non varranno da soli .
Un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente, inoltre, è rappresentato dall’indicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.
Limite economico
Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:
- a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici.
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