Applicabilità della detrazione fiscale del 36 % (50%) , prevista dall’art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica.
a seguito del parere favorevole in merito alla detraibilità l'Agenzia ne fornisce l'interpretazione con la ris. 22 del 02/04/2013 fornendo dettagli sui parametri.
L'Agenzia delle Entrate precisa che «per beneficiare della detrazione
fiscale, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici».
Una conferma della posizione già espressa alcune settimane fa nella risposta al quesito posto dall'Anie .
Stop, dunque, alle detrazioni per chi vende l'energia: il documento di prassi precisa che la detrazione e' esclusa quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso ha fini commerciali.
L'Agenzia delle Entrate precisa che «per beneficiare della detrazione
fiscale, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici».
Una conferma della posizione già espressa alcune settimane fa nella risposta al quesito posto dall'Anie .
Stop, dunque, alle detrazioni per chi vende l'energia: il documento di prassi precisa che la detrazione e' esclusa quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso ha fini commerciali.
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