L'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto rispetto all'ex casa familiare il soggetto passivo Imu è il coniuge assegnatario, anche se non titolare (neppure in parte) del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.
Questo è uno dei chiarimenti disposti dal Mef con la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013. In tale documento il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che tale considerazione non vale nel caso in cui il giudice abbia attribuito al coniuge assegnatario della casa familiare il diritto a succedere all'altro coniuge nel contratto di locazione, in quanto il locatore non è soggetto passivo Imu.
La legge di stabilità 2013 ha soppresso la quota Imu riservato allo Stato tranne quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", per i quali l'aliquota è fissata allo 0,76%.
I Comuni possono aumentarla fino allo 0,3% e in tal caso il maggior gettito è destinato agli enti locali.
Con la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 il Mef esclude la possibilità per i Comuni di diminuire l'aliquota standard dello 0,76%, e risultano pertanto incompatibili le disposizioni recate all'art. 13 commi 9 e 9-bis del D.l. 201/2011 che consentono ai Comuni manovre agevolative.
I fabbricati rurali ad uso strumentale, sempre classificati nel gruppo "D", continuano invece a beneficiare della riduzione allo 0,2% dell'aliquota standard (art. 13 comma 8 del D.l. 201/2011).
Con la risoluzione 5/DF il Mef ha precisato che i comuni non possono più deliberare la riduzione dell'aliquota agevolata del 0,2% fino allo 01,%, e che il gettito derivante dall'aliquota allo 0,2% è interamente riservato allo Stato.
Con la risoluzione n.6/DF il Mef fornisce chiarimenti in merito al termine di
presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
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