Con Ordinanza 19 marzo 2013, n. 6834, la Corte di Cassazione ha affermato che per la fruizione dell’agevolazionefiscale per l’acquisto della prima casa è necessario che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha la residenza anagrafica.
Pertanto, la dimora abituale nell’abitazione non è sufficiente per beneficiare in oggetto. Il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel comune in cui si trova l’immobile, anche se dovuto ad una mera dimenticanza, non permette quindi l’accesso alle agevolazioni fiscali per la prima casa.
fonte:seac
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