La normativa, infatti, nel caso di abbandono dello status di religioso, non vieta espressamente la conversione del permesso per motivi religiosi in altro tipo di permesso.
E’ vero che l’art. 14 del D.P.R. 394/99 nel disciplinare i casi di conversione non menziona questa possibilità ma, a parere del Consiglio di Stato, l’elenco contenuto nella disposizione non deve considerarsi tassativo.
L’art. 5 D.Lgs. 286/98, inoltre, non pone vincoli al rinnovo del permesso di soggiorno per un titolo diverso da quello originariamente posseduto.
fonte:piemonteimmigrazione
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