Il decreto semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, interviene anche su molteplici disposizioni in materia di lavoro.
1 più poteri alle Asl in materia di tutela della maternità. Potranno
disporre l’interdizione al lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza per uno o più periodi e l’astensione per gravi complicanze.
2 per le assunzioni di lavoratori extraue la comunicazione Unilav
assume piena pluriefficacia anche nei confronti dello Sportello unico,
con conseguente eliminazione dell’obbligo di contratto di soggiorno per
lavoratori in possesso del PDS che abiliti al lavoro subordinato.
3 introdotto il silenzio assenso per l’assunzione di stranieri
stagionali per stranieri già autorizzati l’anno precedente e già assunti
l’anno precedente dal medesimo datore. Semplificate le procedure per il
PDS pluriennale.
4 collocamento obbligatorio, possibile sospensione degli obblighi in
caso di con ricorso alla CIG, solidarietà, o licenziamenti collettivi.
5 modificate anche le regole sulla responsabilità solidale negli
appalti di opere o di servizi – ex articolo 29, comma 2, decreto
legislativo 276/03. Invariata la responsabilità solidale tra committente
ed appaltatore per i pagamenti delle retribuzioni, dei contributi e del
tfr. Il committente non risponde in solido delle sanzioni civili
comminate all’appaltatore per i mancati pagamenti. Le sanzioni civili
restano a carico dell'inadempiente.
6 nascerà nel 2013 la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Con
la sua istituzione presso l'Authority, l’Amministrazione provvederà
autonomamente a verificare documenti e certificati dei requisiti delle
aziende con controlli in tempo reale e con lo sgravio per le
interessate.
7 estesa ai pubblici esercizi la possibilità di integrare la
comunicazione di assunzione entro il terzo giorno se il datore non
conosce alcuni dati anagrafici del lavoratore.
8 le sanzioni per omessa registrazione sul libro unico del lavoro
dovranno tener conto delle scritture complessivamente omesse e non di
ciascun dato mancante di registrazione.
9 pec, più tempo alle società per comunicare al registro delle imprese
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Proroga concessa
fino al 30 giugno 2012
Leggi il decreto legge 5/12
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