Detrazione 36% anche per familiari conviventi. No in caso di comodato a terzi. In caso si voglia procedere a lavori di ristrutturazione edilizia e di conseguenza usufruire della detrazione del 36%, ciò è possibile anche nel caso in cui a sopportare le relative spese sia un familiare convivente con il proprietario di casa, ossia il coniuge, parente entro il terzo grado ed affine entro il secondo. Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate mediante risoluzione n. 184/E del 2002 con cui ha chiarito che il familiare convivente con il possessore o il detentore della casa può usufruire delladetrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie sono se sussistano le seguenti condizioni: - - Le spese sono sostenute dal familiare convivente già al momento dell'avvio dei lavori; - La casa oggetto dei lavori di ristrutturazione deve essere quella in cui gli interessati abitano, quella dove si effettui la convivenza. Se l’immobile per cui il familiare convivente chiede la detrazione del 36% non è di fatto abitata da lui e dal possessore o detentore, ma da terzi, ossia inquilini o comodatari, allora ilfamiliare convivente non può ottenere la detrazione richiesta del36%. |
venerdì 10 febbraio 2012
Detrazione 36% anche per familiari conviventi. No in caso di comodato a terzi
Etichette:
36%,
730,
ristrutturazioni,
unico
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento