Infatti, la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso.
Questo significa che se il coniuge non assegnatario è proprietario dell’intero immobile, il bene sarà comunque soggetto a imposizione in capo all’utilizzatore, a prescindere dalla presenza di eventuali altri immobili in proprietà del non assegnatario.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
fonte: rassegna stampa (fiscoeconti)
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