domenica 30 dicembre 2012

IN QUALI CASI ANCHE SE CI SI DIMETTE SI PUO' RICHIEDERE LA DISOCCUPAZIONE ? (gazzettadellavoro)

L’Inps ha indicato tutti i casi in cui la dimissione è considerata per giusta causa e quindi dà diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti e il diritto all’Assicurazione sociale per l’impiego dal 2013.
La circolare n. 163 del 2003 dell’Inps ha chiarito che si considerano 
per giusta causa” le dimissioni determinate dai seguenti eventi:
  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal cosiddetto mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni);
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).

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