il comma 512 con cui si stabilisce, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi(IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5 per cento.
Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame ossia :
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