L’Enea, nella Faq n. 70 pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che non perdono il diritto all’agevolazione gli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali non è stata inviata la documentazione necessaria, se il termine dei 90 giorni “utili” è scaduto dopo il 30 settembre 2012.
In tal caso, la richiesta deve essere inviata entro il 30 settembre 2013.
Tale possibilità è ammessa a condizione che il contribuente rispetti le condizioni previste dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, ossia:
- possieda i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
- effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima prevista per l’inadempimento (su tale punto l’Enea consiglia di chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate).
fonte:seac
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