giovedì 24 novembre 2011

In base a quali criteri va divisa la pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite?

In base a quali criteri va divisa la pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite?:
Nel caso sotto riportato la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione dell’assegno di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite, stabilendo che il criterio della durata temporale dei matrimoni non è l’unico
applicabile.

La sentenza della Corte d’Appello aveva infatti stabilito che la pensione di P., deceduto, dovesse essere divisa tra la sua ex moglie, alla quale spettava un assegno di mantenimento, e la ricorrente, che aveva contratto con P. successivo matrimonio. Per calcolare quale quota della pensione spettasse a ciascuna delle due parti la Corte d’Appello aveva tenuto conto delle durata dei rispettivi matrimoni, applicando un rigido criterio proporzionale.

La Cassazione ha però contestato tale decisione basandosi anche su una pronuncia della Corte Costituzionale che stabiliva come la ripartizione del trattamento di reversibilità dovesse tenere conto dell'elemento temporale della durata dei matrimoni senza però escludere l’adozione di altri elementi di valutazione, eventualmente correttivi. Ad esempio non si può trascurare la funzione solidaristica della pensione di reversibilità, sia nei confronti del coniuge superstite che dell’ex coniuge.

In base a quanto sopra la Cassazione ha ribadito che non è possibile prescindere dalla durata dei matrimoni, ma tale parametro non è esclusivo ed il giudice deve ponderare gli ulteriori elementi connessi con le finalità proprie del diritto di reversibilità, anche utilizzandoli come correttivi del risultato ottenuto con il solo criterio temporale.

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