Con il Mess. 15079 del 25/09/2013 INPS specifica che la comunicazione preventiva obbligatoria effettuata dal datore di lavoro (Unilav) può liberare il dipendente in cassa integrazione/mobilità dall’obbligo di provvedere alla comunicazione prevista per lo svolgimento di attività autonoma o subordinata. Il lavoratore in Cig che intende svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, infatti, è tenuto ad effettuare una comunicazione preventiva alla sede provinciale Inps (art. 8, comma 5, L. 160/88); la mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Allo stesso modo il lavoratore in mobilità è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, l’avvenuta assunzione alla competente sede dell'Inps; l’inosservanza produce la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità e la perdita della relativa indennità (art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991).
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