Per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità, l'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, ha previsto quale requisito soggettivo «un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni» alla data della presentazione della domanda e l'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo «un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato». Come noto, le recenti disposizioni normative, dettate al fine di contrastare le conseguenze sociali della crisi economica, hanno previsto la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga alla normativa ordinaria, a categorie di lavoratori e di imprese escluse dalle analoghe prestazioni ordinarie.
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