lunedì 16 giugno 2014

Abitazione principale (ai fini IMU) per due coniugi che hanno residenze diverse (normativa)?

L’abitazione principale, ai fini IMU, il D.L. 201/2011 prevede espressamente la seguente definizione:
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 


Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: 
  • quello dell’unica unità immobiliare 
  • quello della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. 
In merito a quest’ultimo punto sembra voglia far riferimento al concetto richiamato dall’art. 43, comma 2, del codice civile secondo il quale “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” . 
Inoltre, sempre ai fini IMU, è stato espressamente ribadito che, in presenza di due immobili nel medesimo territorio comunale, in ogni caso solo ad uno di essi potrà essere applicata l’aliquota agevolata e le detrazioni per l’abitazione principale. 
La ratio della norma è di evitare che i coniugi, separando la loro residenza anagrafica in due diversi immobili, potessero usufruire per entrambi delle agevolazioni “prima casa” nell’ambito dello stesso comune, prassi di fatto molto frequente negli anni passati ai fini ICI.

La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha precisato che, anche in presenza di due unità immobiliari accatastate separatamente in catasto ma di fatto utilizzate come un’unica abitazione (ad esempio perché contigue), non è possibile usufruire per entrambe dell’agevolazione prima casa a meno che non si provveda al loro accatastamento unitario.
La medesima Circolare ha chiarito, altresì, che nel caso in cui due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in due immobili ubicati in due diversi comuni sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa qualora non si tratta di una mera operazione “elusiva” ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità (ad esempio trasferimenti per motivi di lavoro).

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