lunedì 9 settembre 2013

cambiano le regole sulle morosità "PER NON AVVENUTO PAGAMENTO BOLLETTE LUCE/GAS"

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha introdotto nuove regole e garanzie per assicurare ai consumatori di avere informazioni tempestive e tempistiche certe, nel caso di bollette non pagate entro la scadenza prevista. 

Con Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013, 
(in vigore dal 01/05/2013) intitolata :

"Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora" 
 
l'Autorità ha infatti stabilito delle nuove regole (che modificano Delibera 4/2008 per l’energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas) per la procedura di costituzione in mora nei confronti degli utenti che, presumibilmente, non abbiano pagate le bollette e per l'eventuale sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas da loro fornita.

L'avviso di costituzione in mora "PER MANCATO PAGAMENTO CON CONSEGUENTE RISCHIO DI SOSPENSIONE UTENZA" deve essere inviato tramite lettera raccomandata in cui sia ben evidente la data di emissione della stessa. 
Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di evidenziare tale data, la raccomandata dovrà essere inviata entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel corpo della lettera.
Inoltre (queste le principali novità):
  • il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON puo’ essere inferiore a 15 giorni dall’invio della stessa, 5 in piu’ rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni;
  • il termine entro il quale puo’ scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON puo’ essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare ;
  • in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico :
  • 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) 
  • 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). 
In ognuno di questi casi, comunque, al cliente non potrà mai essere richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura. Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.

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