La novità 2015 che ha esteso
per il periodo 2014/16 ha creato non pochi dubbi su tale classificazione.
Grazie ad una interpellanza ministeriale (qui) viene chiarito :
non tutti gli alloggi riconducibili
alla tipologia di intervento e di gestione dell’edilizia residenziale pubblica –
da parte delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica o
degli istituti autonomi case popolari comunque denominati –
integrano i presupposti per essere considerati alloggi sociali e consentono al locatario, di avvalersi della detrazione prevista
Emerge così che per poter usufruire della detrazione nella definizione di «alloggio sociale»,
ai sensi del dec. del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008,
se non risulta espressamente dal contratto di locazione,
il proprietario dell’alloggio dovrà rilasciare al locatario un’attestazione in cui sia specificato,
che l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti previsti dal citato decreto del 22 aprile 2008.
Tale attestazione dovrà essere esibita dal locatario che intende avvalersi della detrazione agli intermediari che operano l’assistenza fiscale.
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