“1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e’ elevato a undici mesi.”
La lavoratrice aveva scelto di utilizzare il congedo parentale dal lunedì al giovedì di ogni settimana,rientrando al lavoro il venerdì,così da non far rientrare nel congedo in questione i giorni di sabato e domenica.
Poiche’ il suo datore di lavoro ,invece ,ha ritenuto di conteggiare anche dette giornate,la lavoratrice si è rivolta al giudice e la relativa controversia è arrivata sino alla Cassazione ,che ha accolto la tesi delle predetta.
La motivazione della sentenza che ha accolto la domanda della lavoratrice madre, è la seguente: “il diritto al congedo parentale frazionato può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del dlgs n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi,…, in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale)”.
Inoltre, la Cassazione ha affermato che il sabato e la domenica dovevano essere computati solo se la lavoratrice avesse scelto di interrompere il congedo parentale frazionato in un giorno della settimana diverso dal venerdì. In vero, secondo la Cassazione non c’è nessuna disparità di trattamento; infatti sul punto in sentenza si legge che: “se è vero, infatti, che la scelta del lavoratore di fruire del congedo parentale frazionato in modo da rientrare (quale unico giorno lavorato settimanale) in un giorno diverso dal venerdì ovvero in un giorno comunque non seguito da una festività, comporta un trattamento sicuramente peggiorativo (…), è anche vero che il diverso computo dei giorni di congedo è strettamente correlato a modalità di fruizione dello stesso liberamente e consapevolmente scelte dal prestatore di lavoro”.
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