Con Sentenza 15 maggio 2013, n. 11614, in merito al “bonus prima casa”, la Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio non opera nel caso in cui il contribuente non stabilisca la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro un anno dalla stipula del contratto di acquisto.
In particolare, non rileva il fatto che l’istanza per il trasferimento della residenza sia stata presentata entro i termini e che il Comune l’abbia, in prima battuta, respinta.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che il beneficio non rileva nemmeno nel caso in cui il contribuente sia l’intestatario delle utenze domestiche; ciò che importa, infatti è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come residenza.
fonte:SEAC
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