martedì 28 maggio 2013

IMU SULL'ESENZIONE DALL'ACCONTO OLTRE ALLA cir.2/DF DECIDE IL COMUNE

Con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:

Sull'esenzione dal versamento dell'acconto IMU  oltre alle regole dettate dal MEF nella ris.2/DF  ossia :
  • abitazione principale.
In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d'abitazione sull'ex casa famigliare e non versa l'acconto. 

L'acconto è sospeso anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari.

La sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: 
  • C/2 (soffitte, cantine o magazzini), 
  • C/6 (box auto) 
  • C/7 (tettoie). 

Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio. 
Va pagato l'acconto per le pertinenze in più, come il secondo box; sospensione anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest'ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell'annotazione «R».
In base alle delibere Comunali  possono essere  esenti anche :
  • le assimilazioni (all'abitazione principale) decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013. 

L'assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all'estero iscritti all'Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura;   

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