Con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.
Sull'esenzione dal versamento dell'acconto IMU oltre alle regole dettate dal MEF nella ris.2/DF ossia :
- abitazione principale.
In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d'abitazione sull'ex casa famigliare e non versa l'acconto.
L'acconto è sospeso anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari.
La sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali:
- C/2 (soffitte, cantine o magazzini),
- C/6 (box auto)
- C/7 (tettoie).
Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio.
Va pagato l'acconto per le pertinenze in più, come il secondo box; sospensione anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest'ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell'annotazione «R».
fonte:businessvox
In base alle delibere Comunali possono essere esenti anche :
- le assimilazioni (all'abitazione principale) decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013.
L'assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all'estero iscritti all'Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura;
Nessun commento:
Posta un commento