Le Sezioni Unite hanno affermato, risolvendo una questione di particolare importanza, che nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall’art. 540, secondo comma, cod. civ.;
il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

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