Se la fonte normativa viene inserita, però, deve essere quella corretta, quindi:
- 36-50-65% va indicato l'articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir),
- mentre per il 55-65% l'articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche legge 296/2006 o Finanziaria 2007).
È questa la risposta da dare , in base alle istruzioni al modello Unico PF 2013, relativo ai redditi 2012 (in precedenza le istruzioni non prevedevano la norma nella causale del bonifico) e soprattutto dal 19 luglio 2013, cioè da quando la direzione regionale delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all'interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381 (01), che non si può beneficiare della detrazione, se si riporta nella causale del bonifico "un generico riferimento del Tuir" (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013).
E' chiarito che gli errori dovuti alla citazione sbagliata del riferimento legislativo, i quali non pregiudichino comunque la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, viene pertanto ritenuta ammissibile, dice la Direzione del Piemonte in luogo della precisa norma (art.16-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (art.1 L. 27 dicembre 1997, n.449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art.4 comma 1 lett. c) del D.L. n. 201/2011).
Dal 1° luglio 2010, infatti, se per beneficiare delle detrazioni del 36-50-65% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55-65% sul risparmio energetico è necessario effettuare un bonifico, l'istituto bancario o postale che accredita l'importo sul conto corrente del beneficiario, deve trattenere una ritenuta d'acconto del 4% (10% dal 1° luglio 2010 al 5 luglio 2011).
Quando questa trattenuta è obbligatoria (non lo è, ad esempio, per i pagamenti fatti da imprese nell'ambito della detrazione del 55-65%), la sua mancanza pregiudica l'incentivo e ciò è imputabile al contribuente, se ha «compilato il bonifico in modo tale da non permettere alla banca di codificare il versamento come soggetto alla ritenuta d'acconto» (si vedano le risoluzioni della Direzione regionale delle Entrate Piemonte n. 901-184/2013, e la risoluzione delle Entrate n. 55/E/2012).
Non si può invece beneficiare della detrazione se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir .
Laddove le due fattispecie non ricorressero assieme :
ma invece vi fosse la trattenuta e solo l'inesatta indicazione della norma agevolativa la detrazione sarebbe comunque possibile .
Non si può invece beneficiare della detrazione se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir .
Laddove le due fattispecie non ricorressero assieme :
- mancata trattenuta
- errata indicazione ,
ma invece vi fosse la trattenuta e solo l'inesatta indicazione della norma agevolativa la detrazione sarebbe comunque possibile .
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