La “nuova” imposta di bollo su estratti conto, rendiconti di libretti di risparmio e comunicazioni relative ai prodotti finanziari viene analizzata nella
In particolare confermato l'importo di 34,20 € annui per le persone fisiche, definita l’esenzione in base all’articolo 19 del Dl 201/2011 a favore dei clienti persone fisiche per giacenze inferiori a 5 mila euro ed un ISEE pari o inferiore a 7500 , si chiarisce che va valutata la giacenza complessiva dei conti correnti e dei libretti intestati al medesimo soggetto per tutti i rapporti detenuti con la medesima banca, con le Poste e con la Cassa Depositi e Prestiti.
Per giacenza media si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo stesso.
fonti ulteriori : (01)sostariffe -
IL COMUNICATO STAMPA (qui)
Con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per la corretta applicazione dell'imposta di bollo sugli estratti conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari anche alla luce delle nuove misure introdotte dal decreto del Mef del 24 maggio 2012 e, da ultimo, dal dl n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012.
Per quanto concerne l'imposta di bollo applicabile sui conti correnti e sui libretti di risparmio il provvedimento ribadisce l'importo fisso di 34,20 euro per le persone fisiche e 100,00 euro per i clienti diversi da persona fisica.
L'imposta, determinata in base ai giorni rendicontati, va rapportata al periodo anche in caso di chiusura o apertura dei rapporti.
Sono esenti i conti e i libretti con saldo complessivo non superiore a 5mila euro, la cui giacenza va calcolata come media dei saldi giornalieri contabili.
Da considerare anche la giacenza media dei rapporti non rendicontati se plurimi e con diversa periodicità di rendicontazione.
Per quanto concerne i prodotti finanziari l'imposta, per il 2012, è dello 0,10% ma, per il 2013, sale allo 0,15%.
Previsto un tetto minimo di 34,20 euro, ed uno massimo di 1.200 euro.
Per le persone fisiche la legge n. 228/2012 ha previsto, a partire dal 2013, un tetto di 4.500 euro.
Per l'applicazione del minimo e del massimo vanno considerati tutti i prodotti posseduti ragguagliandoli ai giorni rendicontati.
Per le polizze di assicurazione, buoni fruttiferi postali e per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussiste un rapporto di custodia l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente, in caso di rimborso o riscatto del titolo.
IL COMUNICATO STAMPA (qui)
Con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per la corretta applicazione dell'imposta di bollo sugli estratti conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari anche alla luce delle nuove misure introdotte dal decreto del Mef del 24 maggio 2012 e, da ultimo, dal dl n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012.
Per quanto concerne l'imposta di bollo applicabile sui conti correnti e sui libretti di risparmio il provvedimento ribadisce l'importo fisso di 34,20 euro per le persone fisiche e 100,00 euro per i clienti diversi da persona fisica.
L'imposta, determinata in base ai giorni rendicontati, va rapportata al periodo anche in caso di chiusura o apertura dei rapporti.
Sono esenti i conti e i libretti con saldo complessivo non superiore a 5mila euro, la cui giacenza va calcolata come media dei saldi giornalieri contabili.
Da considerare anche la giacenza media dei rapporti non rendicontati se plurimi e con diversa periodicità di rendicontazione.
Per quanto concerne i prodotti finanziari l'imposta, per il 2012, è dello 0,10% ma, per il 2013, sale allo 0,15%.
Previsto un tetto minimo di 34,20 euro, ed uno massimo di 1.200 euro.
Per le persone fisiche la legge n. 228/2012 ha previsto, a partire dal 2013, un tetto di 4.500 euro.
Per l'applicazione del minimo e del massimo vanno considerati tutti i prodotti posseduti ragguagliandoli ai giorni rendicontati.
Per le polizze di assicurazione, buoni fruttiferi postali e per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussiste un rapporto di custodia l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente, in caso di rimborso o riscatto del titolo.
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