Con il Messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013 l'inps fornisce indicazioni operative e modulistica per la richiesta del congedo di paternità .
Le disposizioni normative in oggetto hanno istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art.22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’erogazione dell’indennità di maternità.
Tale indennità relativa al suddetto congedo è corrisposta direttamente dall'INPS ai lavoratori stagionali, agli operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), ai lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, ai lavoratori disoccupati o sospesi.
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