lunedì 26 marzo 2012

LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL`ESTERO GENERA DUBBI ( ateneoweb )

L`articolo 19 del D.L. 201/2011 ha disposto la tassazione degli immobili all`estero di proprieta` di persone fisiche residenti in Italia. 



Il successivo D.L. 16/2012, comma 16, lettera e, articolo 8, ha modificato ulteriormente le disposizioni di cui sopra, stabilendo che  il valore da prendere a base sia costituito, per immobili situati in paesi dell`Unione Europea:
  • dal valore utilizzato nel paese estero ai fini di imposte sul patrimonio o per i trasferimenti
  • in assenza dei predetti valori si considera il costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti ed in assenza di questi dal valore di mercato
Proviamo quindi ad esemplificare praticamente e i dubbi e le perplessita` che nutriamo su tale norma, cosi` come formulata.


Il caso degli  immobili in Francia


In Francia gli immobili sono gravati da due tasse:  la taxe d`habitation (che viene pagata da chi occupa l`immobile) e la taxe fonciere: quest`ultima e` assimilabile all`ICI italiana e costituisce la tassazione del bene-patrimonio, quindi la base della taxe fonciere costituirebbe la base della tassazione in Italia:  cosi` non e` poiche` la  taxe fonciere viene determinata non sul valore dell`immobile, bensi` sul valore "locatizio" dell`immobile, una sorta di "rendita da affitto" (revenu net cadastral) e quindi per l`imposizione in Italia  non si e` in grado di stabilire un valore equivalente a quello "catastale" del bene (per essere piu` chiari non e` possibile  moltiplicare il "valore locatizio" per un coefficiente e quindi determinare il   valore dell`immobile).
Non potendo quindi utilizzare la base di calcolo della taxe fonciere dovrei quindi prendere a base il valore utilizzato in Francia per i trasferimenti: tale valore  e` costituito dal valore di mercato degli immobili stessi; peraltro l`Amministrazione Finanziaria francese conosce molto bene i valori di mercato ed esamina gli atti di trasferimento recuperando le differenze a tassazione (un po` come avviene  in Italia).



Considerazioni finali: la tassazione in Italia degli immobili in Francia, non essendo disponibile un valore dell`immobile da assoggettare ad imposte patrimoniali in Francia,  avverra` quindi sulla base del valore di mercato dell`immobile, con riferimento alla data del 31 dicembre 2011, con credito di imposta spettante pari alla taxe fonciere versata nel 2011 in Francia; occorre ancora precisare che occorre rilevare dall` avis d`imposition Taxes fonciere(inviato dalla direzione generale delle pubbliche finanze francesi) la composizione della tax fonciere ed escludere la taxe ordures me`nage`res (l`equivalente della tassa rifiuti). - vedasi fac simile sotto riportato.

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