venerdì 26 aprile 2013

ANCHE PER IL 2013 VALE IVIE PER LE CASE ALL'ESTERO

In Unico PF 2013 e nel mod. 730/2013 è ancora necessaria la compilazione e la tassazione per gli immobili detenuti all'estero, anche se non locati.

Le novità introdotte sul fronte Ivie con la finanziaria 2013 non sono allineate alle regole Imu italiane per l'anno d'imposta 2012. 

Ciò significa che per gli immobili detenuti all'estero è ancora necessario procedere alla compilazione, indicando l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nel Paese estero per il 2012. 

Solo se nello Stato estero l'immobile non è tassabile non sussiste l'obbligo dichiarativo, ma il contribuente non deve aver percepito alcun reddito. 

Inoltre, se nello Stato estero gli immobili sono tassati in base alle tariffe d'estimo, va individuato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute. 

In tal caso va riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

La legge n. 228/2012 all'articolo 1, stabilisce che dall'anno d'imposta 2012 non si paga più l'Irpef per gli immobili esteri non locati. 

Unico 2013 non lo precisa e lascia all'oscuro i contribuenti. 

La legge di stabilità per il 2013 ha sostituito l'Irpef con l'Ivie, analogamente a quanto previsto per gli immobili non affittati in Italia e assoggettati a Imu.

Per evitare censure dalla Commissione europea contro le doppie imposizioni la legge 228/2012 ha posticipato al 2012 la decorrenza dell'Ivie, introdotta dal dl 201/2011, e ha previsto per gli immobili assoggettati ad Ivie, purché non locati, la non applicazione del comma 1 dell'art. 70 del Tuir che tassa i terreni e i fabbricati situati all'estero con le regole di determinazione della base imponibile previste nel Paese di ubicazione dell'immobile. 

In questo modo si realizza un perfetto allineamento: gli immobili posseduti in Italia e ubicati all'estero, se non sono affittati, sono esclusi dall'Irpef.


fonte:metaping

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