domenica 26 agosto 2012

permesso di soggiorno per motivi umanitari UMAN5


Il permesso verrà rilasciato solo in casi di particolare sfruttamento lavorativo 

attuazione della direttiva 2009/52/C vengono introdotte  norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare" sono state apportate modifiche al 
Testo Unico 286 del 25 luglio 1998 recante norme inerenti gli stranieri.

Il decreto n. 109 è in vigore dal 9 agosto 2012 e fra le tante novità spiccano le norme dedicate al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, denominato Uman 5.
Le informazioni contenute sui nuovi decreti hanno permesso solo adesso di poter capire la situazione dello straniero nel caso in cui si trovi senza permesso di soggiorno (scaduto, non rinnovato o mai rilasciato) alle dipendenze di un datore di lavoro sul territorio italiano.
All'art. 22 del Testo Unico con  i commi 12 quater e 12 quinques del Dlgs 109 : viene introdotta la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alla straniero che:

1) abbia denunciato il proprio datore di lavoro;
2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro.

Va specificato che il rilascio del permesso in questione presuppone che lo straniero versi nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis del medesimo art. 22 del Testo Unico.

Detto comma individua i casi in cui il datore di lavoro occupi stranieri privi di regolare permesso di soggiorno: detti casi sono sanzionati con maggiore severità qualora, ai sensi del nuovo comma 12-bis,
a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Costituisce  condizione lavorative di particolare sfruttamento :
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni allogiative particolarmente degradanti.



Lo straniero dovrà però cooperare in tutto l’iter penale, fino al procedimento finale. 
Sarà la Questura a rilasciarlo, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica e avrà durata di sei mesi dal rilasciorinnovabile alla scadenza anche per un anno e fino alla durata del procedimento contro il datore di lavoro.
Ulteriori e specifiche indicazione nella  Circolare 27/7/2012, n. 6410

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