Con la circ. 41/E 03-10-2016 , l'A.d.E. chiarisce sulla riapertura dei termini per la rateazione.
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circ.41/e |
La rimessione viene ammessa :
- in caso di decadenza dalla dilazione di avvisi di accertamento con adesione o definiti con acquiescenza
- nonché in caso di definizione degli inviti al contraddittorio
- e dei processi verbali di constatazione.
Viene invece esclusa la dilazione
- per le decadenze riferite alla rateazione degli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale.
Per ottenere la rimessione nei termini è necessario presentare una istanza entro il 20 ottobre prossimo. Non occorre versare alcun importo in anticipo.
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circ.41/e |
La rimessione in termini è offerta a tutti i contribuenti che sono decaduti
- nel periodo dal 16 ottobre 2015 al 1°luglio 2016.
Si tratta di un lasso temporale complementare a quello interessato dalla legge 208/2015, che riguardava le dilazioni scadute nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015.
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