giovedì 30 agosto 2012

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deducibilità limitata dal 2012 ( lalentesulfisco )

La legge di riforma del lavoro (Legge 92/2012), al fine di reperire le risorse necessarie per il finanziamento dei nuovi ammortizzatori sociali, modifica, a decorrere dal periodo d’imposta anno 2012, il regime di deducibilità, dal reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche, del contributo obbligatorio a favore del Servizio sanitario nazionale, versato con il premio di assicurazione per la responsabilità civile di auto e natanti. Si tratta, in buona sostanza, del contributo che, in base all'articolo 334 del D.Lgs. 209/2005 (il Codice delle assicurazioni private), è dovuto dalle compagnie assicurative sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei danni causati dai veicoli a motore e natanti. Il contributo si applica (con decorrenza sui premi incassati a partire dal 1° gennaio 1998), con l'aliquota del 10,5%, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato nella polizza e nelle quietanze. Il contributo grava sul contraente della polizza che, però, può dedurre lo stesso dal reddito ai fini della determinazione dell'Irpef. La deducibilità del contributo in parola è disciplinata dall’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR che ne riconosce, fino all'anno 2011, l’integrale deducibilità dal reddito del contraente/contribuente ai fini Irpef. Pertanto, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4 comma 76 della Legge 92/2012, a partire dai redditi relativi al 2012 (che devono essere dichiarati nel 2013), la deducibilità del contributo non spetterà più integralmente, ma solo per la parte che supera i 40 euro. La novellata disposizione, pertanto, è destinata a colpire soprattutto gli automobilisti più virtuosi ovvero, quelli che pagano premi molto bassi, in virtù della loro vantaggiosa classe di rischio.


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