martedì 13 gennaio 2026

INPS prende nota della LEGGE di BILANCIO 2026 per ISEE 2026 , inizia aggiornamenti programmi

 2. ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

 

Per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione il citato articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026 modifica in modo più favorevole la soglia (di seguito, franchigia) prevista dall'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE, che riduce il valore dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare.

 

In particolare, nel calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione:

 

  • la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE prevista dall’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE è fissata a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia) per i quali la franchigia è fissata a 120.000 euro.

 


Per tutti i nuclei familiari, inoltre, l’incremento della franchigia di 2.500 euro per ogni figlio convivente, prevista dall’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE, è applicato a ogni figlio successivo al primo;

 

  • le maggiorazioni della scala di equivalenza previste dalla lettera a) dell'allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 per i nuclei familiari con figli sono rideterminate nei seguenti valori:

­  0,10 in caso di nuclei familiari con due figli;

­  0,25 in caso di nuclei familiari con tre figli;

­  0,40 in caso di nuclei familiari con quattro figli;

­  0,55 in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli.

 

L’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione si applica esclusivamente alle prestazioni elencate al paragrafo 1. Per le altre prestazioni continuano ad applicarsi gli indicatori già utilizzati.

  

3. Indicazioni transitorie in attesa dell’approvazione del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni

 

A seguito delle novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, in attesa dell’aggiornamento del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da approvare - ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE - con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’Istituto ha provveduto a modificare le procedure per consentire il calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. A seguito di tali modifiche nel quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del Modulo MB.1 della DSU Mini e della DSU Integrale, nonché del Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi “N.__ figli di cui conviventi __” è possibile indicare anche il valore “2”.

 

Si precisa che il Quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del Modulo MB.1rid della DSU Integrale denominata “nuclei familiari con almeno tre figli” non è stata oggetto di modifiche in quanto le nuove modalità di calcolo non si applicano alle prestazioni per il nucleo familiare ristretto.

 

4. Calcolo del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Definizione delle domande di prestazioni

 

Come anticipato nel precedente paragrafo, l’Istituto ha avviato le attività di modifica delle procedure per calcolare l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

Considerato che il citato ISEE è più favorevole rispetto agli ISEE utilizzati fino al 31 dicembre 2025, le lavorazioni delle domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati, da definire con riferimento all’ISEE 2026, che avrebbero un esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa di disporre dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

 

Concluse le attività di aggiornamento delle procedure, l’Istituto calcolerà in automatico l’ISEE in argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, procederà a completare le lavorazioni sospese indicate in precedenza e ricalcolerà le prestazioni definite con riferimento all’ISEE 2026, per le quali l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione determina un importo più favorevole. Si ricorda che per l’AUU l’importo mensile spettante per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 è calcolato con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025 (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, paragrafo 6.3).

 

Con successivo messaggio verrà data comunicazione della modalità per consultare il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, in attesa dell’inserimento del nuovo indicatore nell’Attestazione ISEE 2026.


fonte : stralcio mess 102 del 12/01/2026 (QUI)







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