Anche i residenti all’estero, ma proprietari di un immobile presente sul territorio dello Stato italiano devono versare l’IMU.
Se vicevera si è residenti in ITALIA ma con un immobile all'estero vi rimando all'argomento IVIE.
A specificarlo è il Ministero dell’Economia, che spiega come si calcola l’imposta municipale unica per questo tipo di contribuenti.
Se vicevera si è residenti in ITALIA ma con un immobile all'estero vi rimando all'argomento IVIE.
A specificarlo è il Ministero dell’Economia, che spiega come si calcola l’imposta municipale unica per questo tipo di contribuenti.
In generale, lo ricordiamo, l’IMU si paga mediante modello F24, come stabilito nel paragrafo 10.1 della circolare n. 3/DF del MEF , ed è suddivisa in 2 quote una comunale ed una statale.
Quota comunale :
Il Comune fornirà apposite istruzioni per effettuare il versamento e l’IBAN sul quale accreditare l’importo dovuto.
Quota statale :
L’IMU si compone anche di una parte riservata allo Stato, per questa il bonifico deve essere effettuato in favore della Banca d’Italia indicando con :
- codice: “BIC BITAITRRENT” ;
- causale: proprio codice fiscale (o la partita IVA o codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza) - sigla “IMU” - nome del Comune- codici tributo (quelli indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E) -annualità di riferimento - indicazione “Acconto” o “Saldo” (per la prima casa “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”);
- IBAN: IT02G0100003245348006108000.
Una volta effettuati entrambi i bonifici, copia delle notifiche dovranno essere inoltrate al Comune nel quale è ubicato l’immobile in oggetto per i successivi controlli.
- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012
- l’annualità di riferimento
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo”. Se il Comune ha "equiparato" l'immobile all'abitazione principale (con la possibilità, quindi, di versare l'acconto in 1 o 2 rate), il contribuente deve anche indicare se il versamento si riferisce alla “Prima rata” o alla “Seconda rata” di acconto.
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