L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai Comuni in base all'articolo 65 della legge 448/1998 non può essere erogato ai cittadini extracomunitari, ancorchè soggiornanti di lungo periodo in Italia, finchè non sarà modificata l'attuale normativa.
L'assegno, richiedibile ai Municipi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la domanda, viene concesso a nuclei familiari di almeno cinque componenti il cui valore Ise per il 2012 è stato fissato in 24.377,39 euro.
L'assegno, se spettante in misura intera, ammonta a 1760,59 euro ed è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia.
Dopo aver sottoposto la questione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche del parere del ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Inps ha confermato l'orientamento finora seguito, evidenziando che «allo stato dell'attuale normativa vigente» il beneficio «è previsto solo per i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano».
IL COMUNE DI TORINO CON
CIRCOLARE N. 57942 del 21.11.2012
RETTIFICANDO DI FATTO LA CIRC.8959 del 23/02/2012

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