mercoledì 1 maggio 2013

DECADENZA DEL BENEFICIO DETRAZIONI DEL 36% - 50% - 55% PER INCOMPLETEZZA DEI DATI DEL BONIFICO DI PAGAMENTO ris.55e 07/06/2012


STRALCIO RIS.55/e 07/06/2012 .......
Con l'entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d'acconto.
Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che "a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".
Trattasi di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all'Erario una parte di prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Ciò premesso, si fa presente che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento.
In considerazione del mutato impianto normativo, l'Agenzia delle ENTRATE ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.
Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.

Il bonifico ha dunque un ruolo chiave , vale la pena ricordare le regole base per operare correttamente. 
Il bonifico bancario o postale anche online deve essere compilato con:
causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della detrazione
  • legge 449/97 per il 36%  
  • ai sensi dell’art. 16-bis TUIR (DPR n. 917/1986) e DL n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 (diventa 50%) il DECRETO LEGGE del 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla LEGGE del 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto che per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA del 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50%.
  • eventualmente art. 1, comma 347 legge 296/2006 op legge 214/2011 per il 55% 
Si consiglia di inserire nella causale anche numero e data fattura.


Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile fruire della detrazione fiscale  per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio laddove venga eseguito un pagamento al cedente con un bonifico incompleto, ovvero omettendo di indicare i dati richiesti dall'art. 1, comma 3, del DI 41/1998, ossia vale a dire 

  • la causale del versamento, 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione 
  • il 
  • numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 


Tuttavia, tale agevolazione potrà comunque essere 
recuperata solo qualora il contribuente ripeterà il pagamento alla controparte, seguendo però alla lettera il preciso dettato regolamentare, con 

riferimento ovviamente al periodo di imposta in cui viene ripetuto il pagamento.Le modalità e i termini per la restituzione dei versamenti 
effettuati verranno concordati solo tra le parti, rimanendo estranea a tale rapporto l'Amministrazione finanziaria.











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