- con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito della casa di abitazione e gli assegni familiari sono da considerarsi esclusi ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.
Dal 1°gennaio, alle richieste di assegni e indennità per
- invalidi, ciechi e sordi
si applica la stessa disciplina per il riconoscimento della pensione sociale.
In base alle sentenze della CASSAZIONE
A partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia(tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012)fino a consolidarsi univocamente in senso contrario(sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016).
Secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento
sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di reddito.
Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.
Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
fonte:INPS
Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
fonte:INPS
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