L'Inps ha iniziato l'invio di lettere ai datori di lavoro domestico che effettuano il pagamento dei contributi in maniera irregolare e senza presentare apposita comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’operazione, come noto, è descritta dal messaggio INPS n. 21381 del 11.11.2011 e, nel dettaglio, interessa le seguenti categorie di datori di lavoro:
► datori di lavoro che a partire da un determinato momento non hanno più effettuato versamenti contributivi; ► datori di lavoro che hanno effettuato con discontinuità il pagamento dei contributi.
Per individuare i soggetti destinatari delle lettere, l'Inps ha seguito i seguenti criteri:
► rapporti di lavoro attivi con inizio entro il 31 dicembre 2009;
► sono stati esclusi i rapporti di lavoro emersi ex lege 102/2009;
► il periodo contributivo preso in esame è dal quarto trimestre 2006.
Sono stati esclusi anche i soggetti a cui è stata inviata la lettera di accoglimento dell'assunzione, con termini di pagamento ancora in corso.
Per quanto concerne le lettere che vengono inviate, esse si distinguono in base al tipo di situazione riscontrata. In particolare, i datori di lavoro vengono invitati a effettuare la comunicazione della cessazione, con le nuove modalità stabilite con la circolare 49/2011, cioè sito internet o contact center con riconoscimento tramite Pin. Inoltre, potranno inviare al contact center, tramite fax, copia e ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata, ma non registrata, attraverso l'apposito modulo allegato alle lettere. Il datore di lavoro, in particolare, viene invitato a:
► provvedere alla comunicazione della cessazione, con le modalità stabilite con circolare 49 del 2011 (sito internet o Contact Center con riconoscimento tramite PIN);
► ad inviare al Contact Center tramite fax copia e ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata, utilizzando l'apposito modulo allegato alle lettere;
►a comunicare l'avvenuto pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell'obbligo contributivo (permessi non retribuiti, maternità, malattia oltre quanto riconosciuto dal CCNL) direttamente utilizzando il servizio on line "Estratto contributivo" messo a disposizione sul sito internet dell'Istituto con messaggio n. 21009 del 7 novembre 2011, oppure al Contact Center, inviando via fax copia delle ricevute di pagamento, o dichiarando nelle note del modulo citato i motivi di sospensione dell'obbligo contributivo per il periodo di riferimento.
Il Contact Center procederà all'acquisizione di tutte le cessazioni comunicate, mentre invierà alle sedi competenti le copie delle ricevute dei pagamenti che non risultano nell'estratto contributivo. Il Contact Center, inoltre, provvederà a raccogliere eventuali segnalazioni di sospensione dell'obbligo contributivo, per il successivo inserimento di tale dato nell'estratto.
Nel caso in cui il datore di lavoro non si attivi entro 30 giorni dal ricevimento della lettera:
► lo stesso Istituto provvederà a calcolare i contributi dovuti comprensivi degli oneri aggiuntivi;
► il mancato versamento di quanto dovuto non darà luogo all'accredito dei contributi sull'estratto conto che l'Istituto mette a disposizione dei collaboratori domestici i cui contributi sono necessari per il pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali cui hanno diritto.
Nessun commento:
Posta un commento