domenica 25 dicembre 2011

Contributo di accesso alla mobilità. La "causale" per le imprese in crisi.

Contributo di accesso alla mobilità. La "causale" per le imprese in crisi.: Con la causale contributo "ACIM", di nuova istituzione, le imprese con più di quindici dipendenti ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, che non possono garantire il reimpiego a tutti i lavoratori, potranno versare all'Inps, tramite F24, l'anticipo sulle somme da corrispondere per accedere alla procedura di mobilità (articolo 5, comma 4, legge 223/1991). È quanto previsto dalla risoluzione 129/E del 22 dicembre.


Si ricorda che, in base all'articolo 4 della legge 223/1991,
le imprese che avviano la procedura di mobilità, sono tenute a inviare alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria, una comunicazione contenente i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza, le ragioni per cui non possono adottare misure alternative, il numero e il profilo professionale dei dipendenti, i tempi del programma di mobilità e le eventuali misure per fronteggiare le conseguenze, sul piano sociale, dell'attuazione del programma medesimo.

Alla comunicazione devono, inoltre, allegare copia della ricevuta del versamento all'Inps di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti, a titolo di anticipazione sull'importo totale: "Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale" (articolo 5, comma 4, legge 223/1991).

La causale "ACIM", denominata "Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità", consente dunque il versamento dell'anticipo delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, legge 223/1991.
La causale va esposta nella sezione "Inps" del modello F24, nel campo "causale contributo". Nella stessa sezione si deve indicare il codice della sede Inps competente, la matricola del contribuente, oltre al mese e anno di riferimento.


Fonte: Agenzia Entrate



La causale per l’anticipazione dei contributi di ingresso mobilità
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 129/E del 22 dicembre 2011
Con la risoluzione n. 129/E del 22 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’apposita causale contributo per il versamento mediante il modello F24 dell’anticipazione delle somme di cui all’articolo 5, comma 4 della legge n. 223 del 1991.

Legge n. 223/91 - La legge 23 luglio 1991, n. 223 ha previsto all’articolo 5, comma 4, che l’impresa debba versare, per ogni lavoratore posto in mobilità, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, una somma pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità che spetta al lavoratore.

Causale contributo - In riferimento a questa somma, l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 129/E del 22 dicembre 2011, l’apposita causale contributo ACIM denominata “Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità”.

Ulteriori istruzioni - Nel documento di prassi vengono anche individuate le ulteriori istruzioni per la compilazione del modello F24. La causale ACIM va inserita nella sezione INPS, nel campo causale contributo, in corrispondenza del campo “importi a debito versati”. Nella stessa sezione va inserito, nel campo codice sede, il codice sede dell’Inps competente, nel campo “matricola INPS/ codice INPS/filiale azienda”, va indicata la matricola Inps del contribuente e infine nel capo “periodo di riferimento” nella colonna “da mm/aaaa” va indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA.

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