dal 1º gennaio 2012 scatta l'obbligo della certificazione
energetica per vendere o affittare casa sarà necessario esibire l'attestato che certifica la prestazione energetica dell'immobile
L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) è un documento che consente di valutare le prestazioni energetiche di un edificio, viene redatto secondo normativa (D.lgs 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche ed integrazioni).
Un attestato ACE indica in che classe energetica si trova l'edificio/appartamento considerato. Le classi partono dalla lettera A+(bassi consumi) per arrivare alla lettera G (elevati consumi), seguendo lo stesso principio usato per gli elettrodomestici.
É interesse sia dell'acquirente che dell'affittuario comprendere se l'edificio/appartamento consente o meno un risparmio energetico.
Una casa, un ufficio, o qualsiasi edificio realizzato senza accorgimenti energetici, oltre a causare maggior inquinamento, produrrà una maggiore spesa annua di gestione (riscaldamento, acqua, luce, gas). Il certificato energetico fornisce tutte le informazioni sulla tipologia del fabbricato sotto l'aspetto del risparmio energetico.
La certificazione energetica degli edifici è OBBLIGATORIA :
nel caso di nuova costruzione di edifici;
nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici;
nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione enrgetica è allegato a contratto a cura del venditore. In caso dilocazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia conforme all'originale. Sono esonerati dagli obblighi inerenti all'attestato di certificazione energetica le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:
box;
autorimesse;
cantine;
parcheggi multipiano;
locali adibiti a deposito;
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
strutture temporanee previste per un massimo di 6 mesi;
edifici dichiarati inagibili;
edifici concessi in locazione a canone vincolato o convenzionato.
APPROFONDIMENTI (01)
nel caso di nuova costruzione di edifici;
nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici;
nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione enrgetica è allegato a contratto a cura del venditore. In caso dilocazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia conforme all'originale. Sono esonerati dagli obblighi inerenti all'attestato di certificazione energetica le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:
box;
autorimesse;
cantine;
parcheggi multipiano;
locali adibiti a deposito;
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
strutture temporanee previste per un massimo di 6 mesi;
edifici dichiarati inagibili;
edifici concessi in locazione a canone vincolato o convenzionato.
APPROFONDIMENTI (01)
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