lunedì 5 dicembre 2011

IMU: imposta municipale e rivalutazione rendite catastali € = ?

IMU, l'imposta municipale propria che sostitutirà dal 2012 la vecchia ICI.
La rivalutazione delle rendite catastali viene effettuata inserendo uno speciale moltiplicatore pari al 160 per cento,mentre la rendita stessa rimane
inalterata, ma è un tecnicismo, l'effetto è lo stesso.Cambiano le aliquote e si riinserisce la detrazione prodiana di 200 euro per la prima casa e pertinenze.Ecco i dettagli dalla nuova manovra finanziaria illustrata dal Premier Monti:


GRAZIE AL FILE DE IL SOLE CALCOLIAMO I NUOVI IMPORTI
  • L'istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è anticipata a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata fino al 2014
  • L’imposta municipale propria IMU ha per presupposto il possesso di immobili, inclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
  • La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile
  • Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:
    • a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione di A/10 e C/1;
    • b) 80 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D e nella categoria catastale A/10;
    • c) 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1. 5.
L'aliquota di base dell’imposta IMU è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota stabilita per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, e per gli immobili locati.
L’aliquota IMU è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati.
Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.






COME FUNZIONERA'

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